La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, abbreviata in G.U., è la fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia. È uno strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati che debbono giungere con certezza a conoscenza dell'intera comunità. Storicamente la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana deriva dalla Gazzetta Piemontese, il giornale ufficiale del Regno di Sardegna dal 2 agosto 1814 al 31 dicembre 1859. Una prima Gazzetta Piemontese era stata pubblicata dal 1797 al 1800, ma venne sospesa durante il periodo napoleonico. Le pubblicazioni ripresero con la Restaurazione, e dal 1848 il sottotitolo recitò testualmente Giornale Ufficiale Del Regno[1]. Il 4 gennaio 1860, la Gazzetta Piemontese cambiò il nome in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, trasformandosi nell'attuale Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Dal 17 marzo 1862 il sottotitolo della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia riportò la scritta Giornale Ufficiale Del Regno d'Italia. Il carattere di foglio esclusivamente ufficiale venne assunto tuttavia solo a partire dal 1884: prima di allora la Gazzetta ufficiale poteva recare anche notizie non ufficiali (per es. di cronaca, letterarie o artistiche). Tale strumento è stato adottato sia con funzione di pubblicità che di certificazione per il decorso del termine di vacatio legis e, di conseguenza, per individuare la data dell'entrata in vigore di certi atti normativi statali. Infatti, un atto dello Stato o di un altro organismo, può essere inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per varie finalità, stabilite dal legislatore. Così le leggi che, nella normalità dei casi, entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o altri vari atti, ad esempio delle società private che, per esser dichiarate valide, debbono essere rese pubbliche con questo mezzo. La disciplina specifica relativa agli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è contenuta nel Testo Unico emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n.1092/85. Proprio per l'indefettibilità della sue funzioni, anche le Regioni, gli Stati esteri ed alcune istituzioni internazionali affidano a strumenti similari la pubblicazione di alcuni loro atti giuridici (vedi ad esempio, per l'Unione Europea, la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, che ha una edizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione). La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è edita dal Poligrafico e zecca dello stato e, nella versione cartacea, raccoglie l'unico testo definitivo ed ufficiale degli atti normativi dello Stato. La pubblicazione avviene a cura del Ministero della Giustizia. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana si divide in: Serie generale, pubblicata tutti i giorni feriali; 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, pubblicata ogni mercoledì; 2ª Serie Speciale - Comunità Europee, pubblicata ogni lunedì e giovedì; 3ª Serie Speciale - Regioni, pubblicata ogni sabato; 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, pubblicata ogni martedì e venerdì; 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici, pubblicata ogni lunedì, mercoledì e venerdì
Fonte: Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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