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Concessioni di lavori pubblici |
Le concessioni di lavori pubblici il cui valore è superiore a 6.242.000 euro sono soggette a norme specifiche. Queste norme non si applicano: agli appalti pubblici di lavori che riguardano la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni; agli appalti pubblici dichiarati segreti o aggiudicati in base a norme internazionali; agli appalti pubblici di lavori oggetto della direttiva "settori speciali". L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di informazione. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di 52 giorni dalla data di spedizione del bando, meno sette giorni se il bando è trasmesso per via elettronica. Il concessionario rispetta le disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e quelle in materia di pubblicità per gli appalti aggiudicati a terzi, tranne in caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione e le imprese ad esse collegate. Un'impresa è collegata a un concessionario quando l'una può esercitare o è soggetta a un'influenza dominante nei confronti dell'altro per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle regole di funzionamento dell'impresa. |