L’impresa che non possiede il requisito per partecipare ad una determinata gara pubblica, da oggi, ha la possibilità di partecipare ricorrendo al subappalto necessario, senza perciò rischiare di essere esclusa (art.12 del decreto legge 47/2014).
È stato il Tar Lombardia, con la sentenza 2641 del 18 novembre 2021, a stabilire le nuove condizioni di partecipazione ad una gara pubblica da parte di un’impresa concorrente senza requisiti prefissati dal bando di gara. L’impresa in questione può dunque affidare ad un soggetto terzo, che possiede i requisiti, il completamento dei lavori indicati dal bando rimanendo anch’essa in gara.
Inoltre nell’avvalimento tecnico operativo, vietato dall’art. 89, comma 10, del Dlgs 50/2016, l’impresa che partecipa all’appalto può decidere di affidare ad un’impresa ausiliaria un’intera fase dell’esecuzione del contratto, senza specificare le risorse utilizzate.
Questa tipologia di avvalimento e il contratto di trasferimento o cessione d’azienda si somigliano, la differenza è che la durata del primo è temporanea perché riflette le tempistiche dell’appalto da eseguire, la seconda invece è definitiva.