COSA SI INTENDE PER “APPALTI SOTTO SOGLIA C.E.E.” ED “APPALTI SOPRA SOGLIA C.E.E.”?
La disciplina giuridica introduce poi una ulteriore distinzione degli appalti, distinguendoli, in base al loro importo in appalti “sotto soglia C.E.E.” ed appalti “sopra soglia C.E.E.”, applicando agli stessi diverse normative come risulta del seguente quadro di riferimento:
Appalto di opere (Lavori) :
sopra soglia C.E.E.
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di D.S.P.
Disciplina applicabile :
– L. 109 dell’11/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
– D.P.R. 21/12/1999 n° 554;
– D.P.R. 25/01/2000 n° 34.
sotto soglia C.E.E.
importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 D.S.P.
Disciplina applicabile :
– L. 109 dell’11/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
– D.P.R. 21/12/1999 n° 554;
– D.P.R. 25/01/2000 n° 34.
APPALTI DI SERVIZI
sopra soglia C.E.E.
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000. D.S.P.( o di 130.000 D.S.P. se l’Amministrazione appaltante è un Ministero):
Disciplina applicabile
– D. Lgsl. 157 del 17/03/1995 e successive modifiche;
sotto soglia C.E.E.
importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 D.S.P. (o di 130.000 D.S.P. se l’Ammistrazione appaltante è un Ministero):
Disciplina applicabile :
– R.D. 23/05/1924 n° 827;
APPALTI DI SERVIZI
sopra soglia C.E.E.
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000. D.S.P.( o di 130.000 D.S.P. se l’Amministrazione appaltante è un Ministero):
Disciplina applicabile
– D. Lgsl. 358 del 24/07/1992 e successive modifiche;
sotto soglia C.E.E.
importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 D.S.P. (o di 130.000 D.S.P. se l’Ammistrazione appaltante è un Ministero):
Disciplina applicabile :
D.P.R. 573 del 18/04/1994
Artt. 58-60 della L. 388 del 23/12/2000 (Legge finanziaria per l’anno 2001).