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Il codice civile all’art. 1655 fornisce la nozione di “appalto”, definendo tale istituto come “… il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro”

Più semplicemente quando si parla di appalto pubblico, si intende quel complesso di operazioni ed adempimenti , regolamentati dall’ordinamento giuridico, che consentono alla Amministrazione di realizzare un’opera o di acquisire un servizio o una fornitura di beni.

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