La partecipazione a un concorso non può essere limitata al territorio (o a una sua parte) di un solo Stato membro o per il fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. Possono indire concorsi per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e concorsi che prevedono premi di partecipazione:
le autorità governative centrali a partire da una soglia di 137 000 euro;
le altre amministrazioni aggiudicatrici a partire da una soglia di 211 000 euro;
tutte le amministrazioni aggiudicatrici a partire da una soglia di 211 000 euro quando i concorsi hanno per oggetto servizi di ricerca e sviluppo (RST), di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d’acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi.
L’amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di concorso redatto secondo le norme delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Gli scambi e l’archiviazione di informazioni devono essere realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza. L’amministrazione aggiudicatrice prende visione del contenuto dei progetti soltanto alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
I criteri di selezione dei concorrenti sono chiari e non discriminatori e devono comunque garantire un’effettiva concorrenza. La commissione giudicatrice è composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipati a un concorso è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni ed esamina i progetti presentati sulla base dei criteri specificati nel bando. L’anonimato dei partecipanti è rispettato fino alla decisione finale.