Riferimenti normativi
– Legge 11-2-1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni: art.24;
– (Regolamento) D.P.R. 21-12-1999 n. 554: artt 88 – 120 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 -147 – 148 – 153 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182;
– (Provvedimenti Autorità Vigilanza sui LL.PP) Determinazione. n. 9/2001 del 21-2-2001.
Tipologie dei lavori in economia
Le tipologie dei lavori eseguibili in economia sono individuate dall’ articolo 88 del Regolamento :
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti per eventi imprevedibili e quando non è possibile ricorrere ai normali sistemi di affidamento ;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro ;
c) interventi in materia di sicurezza non programmabili ;
d) lavori non differibili dopo un infruttuoso esperimento delle procedure di gara ;
e) lavori necessari per la compilazione dei progetti (es. saggi, prove geognostiche ecc.) ;
f) completamento di opere o impianti a seguito di procedure di risoluzione del contratto o di esecuzione in danno, qualora sussista l’urgenza di completare i lavori.
Programmazione e finanziamento
Il Programma annuale dei lavori (art. 13 Regolamento) deve comprendere l’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, anche se sommaria.
Il bilancio di previsione deve prevedere stanziamenti distinti per gli interventi da eseguire in economia che sono prevedibili (es. manutenzione programmata) e per quelli che invece non sono preventivabili (es. manutenzione non programmabile e connessa a guasti) ; gli interventi in economia non preventivabili possono essere stimati sulla base delle risultanze degli esercizi finanziari precedenti (es. riparazioni guasti su impianti di edifici scolastici).
Il Regolamento prevede anche la possibilità di anticipare i fondi necessari per l’esecuzione dei lavori in economia con mandati intestati al Responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
Nel caso che la spesa per lavori in economia sia prevista nel quadro economico di progetto, l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è concessa direttamente dal Responsabile del procedimento.
Nel caso invece di esigenze impreviste e non connesse ad errori od omissioni progettuali, il Responsabile del procedimento può proporre l’utilizzo degli accantonamenti per imprevisti o di economie derivanti da ribassi d’asta, mentre l’autorizzazione ad eseguire i lavori deve essere concessa dalla Amministrazione appaltante.
Modi di esecuzione
L’ articolo 142 del Regolamento prevede due modalità per l’esecuzione dei lavori in economia :
– in amministrazione diretta e cioè con l’organizzazione del lavoro direttamente a cura della Amministrazione e sotto la sua completa responsabilità ;
– per cottimi e quindi con l’affidamento dei lavori ad uno o più appaltatori, attraverso le procedure di affidamento previste.
Lavori in amministrazione diretta
L’ esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta è consentita fino ad una spesa complessiva non superiore a 50.000 Euro.
Il Responsabile del procedimento organizza i lavori utilizzando il proprio personale o il personale eventualmente assunto ed acquisisce i materiali e noleggia le attrezzature e i mezzi necessari per l’esecuzione degli interventi.
Lavori affidati per cottimo
L’esecuzione dei lavori in economia per cottimo è consentita fino ad una spesa complessiva non superiore a 200.000 Euro e deve riguardare l’affidamento di particolari tipologie di lavori, che sono individuate da ciascuna Stazione appaltante con uno specifico provvedimento.
Di norma si procede all’affidamento dei lavori attraverso una indagine di mercato fra almeno 5 imprese, esperendo quindi una trattativa privata preceduta da gara informale; per lavori di importo inferiore a 20.000 Euro la normativa consente di procedere ad un affidamento diretto.
Gli affidamenti tramite cottimo sono assoggettati a post-informazione, per cui occorre comunicare all’Osservatorio per i LL.PP. e pubblicare all’Albo della Stazione appaltante i nominativi degli affidatari.
L’atto di cottimo da stipulare presenta i contenuti principali di un normale contratto e precisamente :
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni ;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione ;
d) il termine di ultimazione dei lavori ;
e) le modalità di pagamento ;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
Contabilità dei lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia (articolo 176 Regolamento) deve essere effettuata con le seguenti modalità :
a) in caso di lavori in amministrazione diretta attraverso liste settimanali per le provviste dei materiali, per i noli e per la manodopera, con documentazione delle relative spese e quietanze degli interessati, riassumendo poi il tutto in appositi registri ;
b) in caso di lavori affidati per cottimo attraverso libretti delle misure e rispettivi registri di contabilità, in analogia a quanto previsto per gli appalti ordinari.
Le spese minute (esempio acquisti accessori) sono riassunte in una apposita nota, accompagnata dai documenti giustificativi di spesa (fatture o scontrini fiscali).
Il Direttore dei lavori compila quindi i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori, mentre il Responsabile del procedimento dispone i pagamenti ai creditori, i quali devono rilasciare apposite quietanze.
Il Direttore dei lavori deve comunque inoltrare al Responsabile del procedimento un rendiconto mensile delle spese ed un rendiconto finale al termine dei lavori ; in caso di affidamenti per cottimo occorre predisporre un vero e proprio conto finale e provvedere al collaudo delle opere o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’articolo 148 del Regolamento consente al Responsabile del procedimento di predisporre perizie suppletive anche per i lavori in economia, qualora la somma disponibile si riveli insufficiente.
In ogni caso la spesa complessiva di perizia non può superare i 200.000 Euro ; talune interpretazioni del 2° comma del citato articolo 148 del Regolamento ritengono possibile predisporre perizie suppletive per un importo aggiuntivo massimo di 200.000 Euro, mentre un interpretazione più formale e corrispondente ai principi della legge ritiene che non si possa comunque superare colla perizia l’importo massimo fissato per i lavori in economia e cioè i 200.000 Euro (con l’eccezione per i lavori di somma urgenza , per i quali non dovrebbe esserci un limite di spesa, se finalizzati all’eliminazione di uno stato di pericolo per la pubblica incolumità).
Compete evidentemente alla Stazione appaltante approvare la perizia e assicurare la copertura della maggiore spesa.
Lavori d’urgenza
In caso d’urgenza il Responsabile del procedimento (o un tecnico incaricato) redige un apposito verbale, nel quale devono essere indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che hanno provocato tale situazione e i lavori necessari per rimuoverla ; a tale fine deve essere quindi predisposta una apposita perizia estimativa dei lavori necessari.
Il verbale e la perizia vengono trasmessi alla Stazione appaltante, la quale dispone l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori in economia e provvede alla copertura della spesa necessaria.
Lavori di somma urgenza
In caso di somma urgenza e cioè quando non è consentito alcun indugio nell’esecuzione dei lavori, il Responsabile del procedimento (o il tecnico che per primo si reca sul posto e accerta i fatti) redige un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo e dispone altresì l’immediata esecuzione dei lavori anche con affidamento diretto, entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità (e quindi in tal caso senza limite di spesa).
Il prezzo della prestazione è definito consensualmente tra affidante ed affidatario e, in mancanza di accordo, è possibile comunque ingiungere l’esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dalla Stazione appaltante, salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare specifica riserva.
Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione il Responsabile del procedimento (o il tecnico incaricato) redige una perizia giustificativa dei lavori, che deve essere trasmessa unitamente al verbale di somma urgenza alla Stazione appaltante, la quale provvede all’approvazione dei lavori e alla copertura delle spese necessarie.
Nel caso che la Stazione appaltante non approvi i lavori ordinati, si procederà alla liquidazione delle sole spese relative alle opere già realizzate.