Glossario Appalti in un clic!

La Regione Sicilia si allinea all’Italia in materia di appalti pubblici: il 29 luglio è, infatti, entrata in vigore la legge regionale del 12 luglio 2011, n. 12;  legge sugli appalti pubblici che recepisce in Sicilia la normativa nazionale, e  modificando  la legge-madre del settore, la n. 7 del 2002.
Si opera un rinvio dinamico al Codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/2006)  e al Regolamento di attuazione (DPR 207/2010). In pratica, non ci saranno più un Codice dei contratti pubblici italiano ed uno siciliano, come è stato per anni con la legge regionale  109/1994 , la cosiddetta “Merloni”, ma solo un’unica normativa statale le cui modifiche effettuate a livello nazionale vengono automaticamente applicate anche in Regione.
Il provvedimento normativo  introduce,anche  modifiche ed integrazioni, che prevalgono sulla normativa nazionale, al fine di tener conto di alcune peculiarità della Regione Sicilia.
La nuova legge regionale contiene una disciplina transitoria, in base alla quale gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31/12/2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente. Non devono essere obbligatoriamente adeguati alla nuova disciplina i bandi di gara che siano stati almeno pubblicati nell’albo pretorio entro la data del 31/12/2011

Il fulcro  della legge è nel diverso sistema di aggiudicazione degli appalti. E’ stato privilegiato come sistema di aggiudicazione, il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo dei paletti a salvaguardia dell’utile d’impresa.
Nel caso di ricorso al sistema del massimo ribasso, sono state previste garanzie aggiuntive, con polizza fideiussoria bancaria,  in presenza di ribassi eccedenti il 20%.

Al fine di garantire un regime di maggiore legalità e trasparenza sono state anche introdotte procedure per lo  snellimento e maggiore trasparenza dell’  Ufficio regionale per l’espletamento della gare (Urega) e il ricorso ai “bandi-tipo” con regole certe per tutti.

E la possibilità per gli enti locali di  inserire  nei programmi di spesa regionali   i propri progetti, anche dopo la semplice presentazione del progetto preliminare anziché attendere quello definitivo. Quindi  il dimezzamento dei tempi di pubblicazione per tutti gli enti,  del Programma Triennale delle opere pubbliche.

Inoltre sono  stati  introdotti,  l’Albo unico regionale e l’Albo regionale degli esperti.
Dal primo potranno attingere gli enti locali per l’individuazione dei professionisti ai quali affidare incarichi sotto la soglia dei 100 mila euro. Dal secondo, invece, verranno estratti per sorteggio i componenti per le commissioni esaminatrici degli appalti da aggiudicare col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Anche in Sicilia, la procedura negoziata, è permessa, senza previa pubblicazione del bando, per  gli appalti di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro (la trattativa privata in Sicilia  era limitata a 150.000 euro)

Inoltre con l’adeguamento alla legge Nazionale e il  superamento della legge Regionale , la procedura di “cottimo appalto” tutta siciliana, sarà sostituita dal “ cottimo fiduciario” disciplinato dall’ art 123 del D.lgs 163/2006 ( procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori)  e art 125 del D.lgs 163/2006
( Lavori,servizi e forniture in economia)

Sintesi delle più importanti modifiche apportate dalla Legge regionale 12

– Comunicazioni sui dati relativi agli appalti pubblicizzate a mezzo stampa
– “bandi tipo”    da adottare nella Regione
– Aggravio della cauzione definitiva in caso di ribasso maggiore del 10%.
– Pagamento diretto dei terzi affidatari del contraente generale
– Specifica disciplina sulla programmazione dei lavori pubblici
– Costituzione di una commissione giudicatrice con sorteggio  in caso di offerta  economicamente . più vantaggiosa (OEPV).
– Prezziario regionale.: aggiornamento ogni 24 mesi
– Modifica normativa  che disciplina UREGA
– Promozione  del la procedura del concorso di idee.
– Ripartizione dei punteggi in caso di OEPV,i ncluso il  costo del lavoro
– Utile minimo d’impresa pari al 4% nella giustificazione dell’offerta anomala.
– Esclusione automatica offerte anomale

Legge sugli appalti in Sicilia commentata

Allegato Legge 12 del 12-7-2011

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